ART. 1
Costituzione del Sindacato
1. Il Sindacato Nazionale SNABI, costituito a far data dal 20.12.68, assume in data 17.06.06 la denominazione "SDS-Snabi", Sindacato Dirigenti Sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e delle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.). 2. Possono essere iscritti al Sindacato biologi, chimici, farmacisti, fisici, psicologi, ed altre categorie della dirigenza sanitaria, o qualifiche equiparate, che operino in rapporto di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa, o in rapporto giuridico di natura convenzionale nel settore della specialistica , o di qualsivoglia altra natura, in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Strutture sanitarie private accreditate o convenzionate, Ospedali Classificati, nonchè i Dirigenti dell'area sanitaria, professionale e tecnica dipendenti dalle Agenzie Regionali di cui all'art. 3 della Legge 61/94, di seguito denominate "Agenzie" o da altre Istituzioni Pubbliche, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica o fede religiosa.
2. Possono altresì essere iscritti al Sindacato i dirigenti sanitari che, dopo l'interruzione del rapporto di dipendenza con il SSN, chiedano di rimanere iscritti o di iscriversi con il pagamento della prevista quota associativa; essi godono dell'elettorato attivo, e dell'elettorato passivo con esclusione delle posizioni di Segretario Aziendale, Segretario Regionale, Segretario Nazionale e componente della Segreteria Nazionale.
ART. 2
Statuto e Regolamenti
1. Il Sindacato è retta dal presente statuto.
2. Il presente statuto è integrato, per quanto concerne gli aspetti dell'organizzazione e dell'operatività associativa, dal Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3.
3. Il Regolamento nazionale di cui all'art. 3 prevede altresì le modalità di partecipazione di una rappresentanza dei Segretari Aziendali, di cui al successivo art. 30, alla Conferenza Organizzativa di ANAAO Assomed in caso di convocazione della medesima.
ART 3
Regolamento Nazionale
1. Il Regolamento Nazionale viene proposto al Consiglio Nazionale dalla Segreteria Nazionale entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale lo approva nella prima seduta utile a maggioranza assoluta (50% più 1) dei componenti aventi diritto al voto.
ART. 4
Finalità del Sindacato
Il Sindacato si ispira al principio costituzionale della tutela della salute individuale e collettiva e della difesa dell'ambiente, da conseguire mediante la garanzia sul territorio nazionale di servizi sanitari qualificati, efficienti ed efficaci, promuovendo e tutelando, ad ogni livello, il ruolo e l'autonomia professionale dei dirigenti.
Pertanto il Sindacato intende perseguire:
- ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici dei singoli associati;
- ogni assistenza agli associati in controversie nell'ambito dell'esercizio della professione, comprese quelle previdenziali;
- il pieno riconoscimento della figura del dirigente sanitario attraverso l'effettiva attribuzione di funzioni tecnico-gestionali nelle strutture a loro affidate, nonché il pieno riconoscimento di autonomia professionale;
- la tutela degli interessi morali, professionali ed economici degli iscritti attraverso la partecipazione alle trattative per la stipula degli accordi nazionali e per le successive contrattazioni decentrate nel rispetto del metodo democratico;
- la tutela del ruolo dei dirigenti del SSN relativamente alla formazione specialistica post-laurea;
- la garanzia di rappresentanza ad ogni livello istituzionale ove si assumano decisioni riguardanti le categorie professionali degli iscritti;
- Il confronto con gli Organi rappresentanti le istituzioni nazionali e periferiche nelle questioni di interesse sindacale;
- la partecipazione alle attività e l'elaborazione di proposte di tipo normativo o legislativo per la tutela e la valorizzazione professionale delle categorie rappresentate, nei confronti delle istituzioni nazionali e regionali;
- la promozione e l'attuazione di azioni volte al raggiungimento delle finalità dell' S.S.N., della difesa dell'ambiente e degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale, all'uopo collaborando con i soggetti istituzionalmente preposti;
- la promozione e l'attuazione di azioni volte alla miglior tutela dei diritti degli utenti, allo scopo promuovendo apposite intese con le organizzazioni rappresentative degli utenti stessi;
- la promozione di attività volte ad offrire agli iscritti servizi di tipo assistenziale e assicurativo;
- la cura dei collegamenti tra gli associati e la promozione della formazione dei quadri;
- la promozione, anche attraverso la previsione di apposite articolazioni organizzative e funzionali, di programmi ed attività accreditabili di formazione continua ed aggiornamento permanente in campo professionale e gestionale-organizzativo;
- la realizzazione delle condizioni per le quali ciascun dirigente possa efficacemente esercitare il proprio specifico ruolo professionale;
- consentire la possibilità, sia a livello centrale che regionale, della istituzione di una o più "strutture finalizzate" alla tutela degli associati, a rapporto di dipendenza o in quiescenza, con lo scopo di sviluppare, oltre all'attività di cui alle precedenti lettere, l'assistenza degli associati medesimi in ogni settore di interesse della categoria, mediante strumenti ritenuti all'uopo idonei, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.
ART. 5
Attività sindacale nel Comparto pubblico delle Regioni e del S.S.N.
Al fine di aderire consapevolmente alle finalità di assicurare il migliore svolgimento della funzione pubblica, nonché di contribuire alla semplificazione delle rappresentanze sindacali, secondo quanto disposto dalle normative vigenti , art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, pur nel perseguimento della piena attività di tutela delle specifiche professionalità e categorie sanitarie, e di contribuire altresì all'attuazione delle nuove disposizioni per l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 65, comma 3 del primo citato decreto legislativo, a decorrere dal triennio contrattuale 2010-2012, , limitatamente al comparto pubblico delle Regioni e del Servizio Sanitario nazionale, SDS-Snabi, pur mantenendo la propria autonomia legale, patrimoniale, organizzativa, amministrativa e contabile, cessa il diretto esercizio delle attività sindacali anche ai fini della stipula dei contratti nazionali di lavoro e dei contratti integrativi aziendali, nonché di ogni altra attività di tutela contrattuale in tale contesto, sino a diversa determinazione del Congresso Nazionale all'uopo convocato con conseguente modifica del presente statuto, ed all'uopo conferisce le deleghe sindacali sottoscritte dagli iscritti a SDS-Snabi, alla data del 19 dicembre 2009, al Sindacato Anaao-Assomed Associazione Medici e Dirigenti, con sede legale in Via Barberini, 3 - 00187 ROMA, che si impegna a conseguire le medesime finalità di tutela già perseguite da SDS-Snabi in tale specifico ambito contrattuale. Restano comunque in
capo a SDS Snabi , quale soggetto sindacale già rappresentativo nell'area III, le residue attività sindacali limitatamente alle trattative per il rinnovo contrattuale del CCNL biennio economico 2008-2009, fino alla sottoscrizione, e della successiva contrattazione decentrata, comunque sino alla apertura della prossima stagione contrattuale 2010-12.
Successivamente SDS Snabi, ferma restando la propria configurazione associativa, diviene titolare della rappresentanza della Dirigenza Sanitaria di ANAAO Assomed, con autonomia amministrativa e organizzativa, ai fini della specifica tutela professionale delle categorie rappresentate ai livelli nazionali, regionali e locali, sia per gli aspetti contrattuali che professionali, anche sotto il profilo della tutela legislativa.
Le quote associative relative a SDS Snabi, titolare del Settore della Dirigenza Sanitaria afferiscono con modalità distinta al Settore stesso. Annualmente potrà essere definita la quota di risorse che il Settore conferirà ad ANAAO-Assomed, a fronte di servizi comuni resi e riconosciuti da SDS Snabi.
ART. 6
Adeguamento ai requisiti di cui al comma8 Art.148 TUIR e c.7,art.4 DPR 633/72
Il sindacato si attiene alle disposizione e ai requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n. 633, ed in particolare :
a) applica il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) si attiene all' obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) applica disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) si attiene all'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) applica eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
ART.7
Adesione al Sindacato
La qualità di iscritto al Sindacato si acquisisce con deliberazione della Segreteria Nazionale su presentazione di domanda scritta dell'interessato su apposito modulo, corredato di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della quota associativa o, nel caso che la quota associativa sia corrisposta a mezzo di trattenuta mensile sulla retribuzione da parte dell'Ente da cui il richiedente dipende, comunicazione ufficiale dell'Ente che confermi l'impegno a tale adempimento o, quantomeno, documento che attesti il ricevimento da parte dell'Ente della domanda ad esso rivolta per operare la trattenuta.
La Segreteria Nazionale evade le domande, se in regola con la documentazione, entro tre mesi dalla data di presentazione. In caso di non accoglimento della domanda, le quote versate in qualsiasi forma sono restituite per intero. La condizione di iscritto implica la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto.
L'iscrizione ha valore per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata al 31 dicembre di ogni anno per uguale periodo temporale. Il periodo immediatamente successivo all'iscrizione può essere anche di durata inferiore l'anno solare; esso però termina il 31 dicembre e la quota dovuta è proporzionale alla sua durata.
ART. 8
SDS Snabi "Giovani"
1. E' costituita a livello nazionale e regionale un'articolazione organizzativa di iscritti denominata SDS SNABI GIOVANI. Essa raccoglie iscritti di età < 40 anni in: rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, rapporto di lavoro atipico, rapporto di formazione-lavoro, specializzandi , tirocinio o altro tipo di attività.
2. Il Regolamento Nazionale individua modalità, quote associative, composizione e organizzazione dell'articolazione a livello nazionale e regionale, compreso il numero dei rappresentanti in seno agli organismi nazionali e regionali.
ART. 9
Dimissioni e annullamento delle iscrizioni
Le dimissioni dal Sindacato si ottengono inviando richiesta scritta e firmata da parte dell'interessato alla Segreteria Nazionale a decorrere dal mese successivo alla data di richiesta. Si ha diritto alla restituzione delle quote sindacali comunque versate e relative a periodi successivi.
La qualità di iscritto si perde mediante deliberazione della Segreteria Nazionale per uno dei seguenti motivi:
a) morosità relativa a più di tre dodicesimi della quota annuale o, qualora il pagamento avvenga
tramite trattenuta sulla retribuzione, ad un numero di quote mensili superiori a tre, dal momento del sollecito all'Amministrazione e all'interessato;
b) indegnità derivata da sentenza penale di condanna passata in giudicato;
c) attività antisindacale e in particolare qualsiasi azione contraria alle finalità del Sindacato e/o alle decisioni di politica sindacale adottate democraticamente dagli Organi statutari e/o alle azioni avviate dagli stessi per realizzarle;
d) in caso di quiescenza. Laddove il pensionamento intercorra durante un mandato relativo ad uno degli incarichi riferiti agli organi previsti dall'art. 12 del presente Statuto, con esclusione del Segretario aziendale, l'associato può terminare il mandato conservando la qualità di iscritto; la corresponsione delle quote associative, per il periodo di completamento della funzione, deve essere prodotta secondo le modalità previste dal primo capoverso dell'art. 7 .
La delibera di annullamento dell'iscrizione, per i motivi di cui ai precedenti punti a) - c), sarà adottata dalla Segreteria Nazionale sulla base della decisione assunta dal Collegio dei Probiviri. Le deliberazioni hanno decorrenza immediata e, pertanto, prevedono la restituzione all'interessato di tutta la quota da questi eventualmente versata, per i periodi successivi all'adozione del provvedimento. La richiesta di iscrizione al Sindacato non è accolta se proveniente da un Dirigente di cui all'art. 1 che abbia perso la qualità di iscritto per i motivi di cui ai punti b) e c) del presente articolo.
ART. 10
Doveri dell'iscritto
L'iscritto ha il dovere di partecipare consapevolmente alle attività del sindacato ed in particolare:
• partecipare alle riunioni degli Organismi di cui è componente e, in caso di assenza, informare l'Organo che ha indetto la riunione. Qualora l'assenza riguardi un iscritto che ricopre cariche elettive, la giustificazione deve avvenire in forma scritta, pena la decadenza dall'incarico, proposta dall'Organo che ha indetto la riunione previa notifica da parte della Segreteria Nazionale, e ciò dopo tre assenze non giustificate consecutive;
• essere presente ed intervenire, in conformità alle finalità statutarie, ovunque si svolgano riunioni, trattative o qualsiasi altra attività che coinvolga gli interessi morali, professionali ed economici degli iscritti;
• informare gli Organi del Sindacato riguardo ad eventi o notizie che possono essere utili al raggiungimento delle finalità statutarie;
• mantenere il dovuto riserbo su ogni decisione degli Organi della quale non sia consentita la diffusione;
• effettuare, alle scadenze prestabilite i versamenti delle quote ed ogni altro eventuale contributo fissato dagli Organi competenti;
• essere disponibile a dare il proprio contributo personale alle attività di relazioni politiche, sindacali, culturali sociali intraprese del sindacato per il raggiungimento delle finalità statutarie;
• rispettare le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in caso di deferimento.
ART. 11
Diritti dell'iscritto
Ciascun iscritto ha il diritto di:
• partecipare al Congresso Nazionale con diritto di intervento;
• partecipare alle Assemblee Regionali ed aziendali e concorrere, con l' espressione del proprio pensiero e/o del proprio voto, alla determinazione delle decisioni e degli indirizzi di politica sindacale e professionale;
• eleggere con voto palese o segreto, nelle rispettive Assemblee, il Segretario Regionale, il
Rappresentante Aziendale, il Rappresentante Aziendale delle "Agenzie" regionali, i Delegati al Congresso Nazionale. Il diritto di voto si acquisisce trascorsi tre mesi dalla data della delibera di accettazione della domanda di iscrizione e si perde a decorrere dalla data della delibera di dimissionamento da parte della Segreteria Nazionale;
• proporre la propria candidatura e, se eletto, esercitare tutte le conseguenti funzioni previste per ciascun organo del Sindacato, nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto;
• sottoporre al Segretario Regionale, al Rappresentante Aziendale o delle "Agenzie" regionali, ogni istanza inerente la propria attività professionale ed ottenere, ove richiesto, espressa risposta scritta;
• richiedere di essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri in caso di deferimento.
ART. 12
Organi del sindacato
Sono individuati quali Organi centrali del sindacato:
• Congresso Nazionale
• Segreteria Nazionale
• Segretario Nazionale
. Segretario Nazionale Vicario
• Consiglio Nazionale
• Collegio dei Revisori dei Conti
• Collegio dei Probiviri
Sono individuati quali Organi periferici del sindacato:
• Assemblea Regionale
• Segreteria Regionale
• Segretario Regionale
• Assemblea Aziendale
• Segreteria Aziendale
• Segretario Aziendale o delle "Agenzie" regionali.
ART. 13
Il Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale si compone dei Delegati di diritto e dei Delegati eletti. I Delegati di diritto sono i Componenti uscenti della Segreteria Nazionale ed i Segretari regionali in carica. I Delegati eletti sono designati nelle rispettive Assemblee Regionali di norma, tra i Rappresentanti Aziendali e delle "Agenzie" regionali, in ragione di un Delegato ogni 50 iscritti, più un altro Delegato per ogni eventuale resto superiore a 25 iscritti. I relativi nominativi devono essere fatti
pervenire alla Segreteria Nazionale almeno tre mesi prima della data prevista per il Congresso Nazionale.
I Delegati al Congresso Nazionale durano in carica fino alla elezione dei nuovi Delegati, salvo espressa sfiducia dell'Assemblea Regionale che li ha eletti.
Il numero definitivo dei Delegati per ciascuna Regione è fissato con delibera dalla Segreteria Nazionale, dopo verifica degli iscritti aventi diritto, fatta pervenire ai Segretari Regionali sei mesi prima del Congresso Nazionale. In caso di impedimento o di dimissioni di un Delegato, viene nominato in sua vece d'ufficio il primo della graduatoria dei supplenti. Il Congresso Nazionale, è convocato d'ufficio ogni tre
anni dal Segretario Nazionale. Eventuali Congressi Nazionali straordinari possono essere richiesti da almeno due terzi dei Delegati in carica, mediante richiesta scritta inviata alla Segreteria Nazionale, ovvero dalla Segreteria Nazionale stessa con delibera assunta a maggioranza o dal Consiglio Nazionale con delibera votata a
maggioranza. Ai lavori del Congresso Nazionale partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Probiviri.
La convocazione del Congresso Nazionale avviene con avviso recante l'ordine del giorno e le notizie relative alle modalità e durata dei lavori. Il predetto avviso deve essere inviato dalla Segreteria Nazionale, almeno venti giorni prima della data di convocazione, a ciascun Delegato. La Segreteria Nazionale provvederà ad informare gli iscritti dell'avvenuta convocazione del Congresso Nazionale con le opportune modalità.
Al Congresso Nazionale compete:
• eleggere la Commissione elettorale e per la verifica poteri in numero di tre componenti;
• eleggere il Presidente del Congresso;
• dibattere e deliberare relativamente alla politica generale del Sindacato;
• eleggere la Commissione per le modifiche allo Statuto (5 componenti);
• eleggere la Commissione per la stesura del Documento congressuale finale(5 componenti);
• deliberare eventuali modifiche statutarie.
Al Congresso Nazionale compete inoltre eleggere:
- il Segretario Nazionale, nonchè la Segreteria Nazionale , ivi compreso il Segretario Vicario, entrambi proposti dal candidato Segretario, più almeno 3 componenti supplenti , tutti inseriti su un'unica scheda ;
- i componenti del Collegio dei Revisori in numero di 3 più almeno 3 supplenti con relativa graduatoria;
- i componenti del Collegio dei Probiviri in numero di 3 più almeno 3 supplenti con relativa graduatoria;
- i sette componenti del Consiglio Nazionale di cui all'art. 19;
I componenti il Collegio dei Revisori, dei Probiviri ed i componenti eletti del Consiglio Nazionale sono eletti , con analoghe modalità previste per la Segreteria Nazionale,inseriti su un'unica scheda proposta dal candidato Segretario;
- deliberare l'eventuale scioglimento del Sindacato ed assumere i provvedimenti conseguenti.
Le elezioni relative agli Organi statutari avvengono con voto palese o segreto se almeno un quinto degli aventi diritto a voto richieda tale ultima modalità. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di esprimere giudizi su persone o di procedere all'elezione dei membri effettivi degli organi dell'Associazione; nel caso che per l'elezione degli organi statutari venga presentata un'unica lista, l'assemblea può optare per il voto palese. Le elezioni a scrutinio segreto avvengono in conformità alle disposizioni del regolamento all'uopo predisposto dal Consiglio Nazionale.
Per l'approvazione di modifiche statutarie o per deliberare l'eventuale scioglimento del Sindacato, occorre una maggioranza di almeno 2/3 dei delegati presenti aventi diritto di voto.
ART. 14
La Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è costituita da undici componenti rieleggibili che durano in carica tre anni e comunque fino al successivo Congresso Nazionale.
Possono essere eletti gli iscritti che non ricoprono cariche ufficiali negli Organi dirigenti di altri Sindacati di categoria, salvo deroga esplicita del Congresso Nazionale.
La Segreteria Nazionale è costituita da:
• Segretario Nazionale
• Segretario Nazionale Vicario
• Segretario Amministrativo
• otto Segretari Nazionali aggiunti
Al fine di garantire la adeguata rappresentanza degli interessi professionali tutelati, alla Segreteria Nazionale partecipa, senza diritto di voto, un Referente di ciascuna categoria professionale, eventualmente non rappresentata nella Segreteria stessa, quando siano posti
all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse della categoria. Alla Segreteria Nazionale partecipano altresì senza diritto di voto , il Rappresentante nazionale delle "Agenzie" regionali, il Responsabile di ciascuna Area Vertenziale, ogni qualvolta siano posti all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di ciascuna area di rappresentanza.
La Segreteria deve essere convocata almeno ogni tre mesi.
Le riunioni della Segreteria Nazionale sono valide, quando sono presenti più della metà dei componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nell' eventualità che uno o più componenti la Segreteria Nazionale si dimettano o decadano dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i componenti supplenti secondo la graduatoria di elezione. La Segreteria Nazionale è convocata anche su richiesta scritta al Segretario Nazionale da parte della maggioranza dei componenti.
Alla Segreteria Nazionale compete:
1. eleggere il Segretario Amministrativo;
2. designare i componenti della Segreteria Nazionale che partecipano, unitamente al Segretario Nazionale, alla Segreteria Nazionale Anaao Assomed, se previsto dal relativo statuto.
3. designare i componenti che partecipano, oltre al Segretario Nazionale, alla delegazione confederale COSMED.
4. definire specifiche responsabilità da assegnare ai Segretari Aggiunti all'interno dell'organizzazione del Sindacato, anche attraverso l'individuazione di appositi uffici o settori.
Il Segretario aggiunto cui sia conferita una specifica responsabilità predispone un apposito programma di lavoro sottoposto a verifica periodica dalla Segreteria Nazionale Ciascun componente della Segreteria è autonomo nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dalla Segreteria Nazionale;
5. nominare i Referenti delle singole categorie professionali, se non presenti nella Segreteria Nazionale, che sono convocati quando siano posti all'ordine del giorno argomenti di specifica competenza;
6. definire l'organizzazione degli uffici, settori e relativi incarichi operativi utili al funzionamento del Sindacato
7. deliberare la convocazione del Congresso Nazionale ordinario e, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, del Congresso Nazionale straordinario, informando i Delegati al Congresso dell'avvenuta convocazione, con le modalità previste dall'art. 8;
8. definire l'ordine del giorno del Congresso Nazionale e provvedere ad informare i componenti aventi diritto;
9. deliberare sulle domande di ammissione al Sindacato e sui dimissionamenti;
10. determinare la quota di iscrizione annuale e deliberare l'erogazione di eventuali contributi straordinari;
11. deliberare la proclamazione di scioperi delle categorie rappresentate od altre manifestazioni di protesta determinandone le relative modalità nel rispetto dei codici di autoregolamentazione;
12. nominare i componenti delle Commissioni Nazionali , nonché i rappresentanti del Sindacato negli Organismi Pubblici.
13. deliberare le assunzioni ed il recesso dall'impiego, nonché il trattamento economico del personale dipendente;
14. ratificare le elezioni dei Segretari Regionali e dei Delegati al Congresso Nazionale, salvo quanto previsto all'art. 8;
15. approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, corredato dall'inventario dei beni e dalla relazione con resoconto annuale, e trasmettere gli stessi al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche di competenza.
Successivamente presentare al Consiglio Nazionale i documenti approvati e le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti per l' approvazione definitiva;
16. rispondere alle richieste di chiarimenti inviate dal Collegio dei Revisori dei Conti , in merito alla stesura dei Bilanci preventivo e consuntivo;
17. dichiarare decaduti dal mandato i componenti della Segreteria Nazionale che siano stati assenti dalle riunioni per tre volte consecutive senza valida giustificazione;
18. detenere il registro dei verbali delle riunioni degli Organi Statutari;
19. sottoscrivere i verbali delle deliberazioni assunte durante le riunioni della Segreteria Nazionale;
20. procedere al deferimento degli iscritti al Collegio dei Probiviri, su richiesta di uno degli Organi del Sindacato.
ART. 15
Il Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale ha la rappresenta legale del Sindacato e comunque lo rappresenta a tutti i livelli ed effetti, dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti ed Istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'attività della Segreteria Nazionale e risponde del proprio operato e di quello complessivo della Segreteria Nazionale al Consiglio Nazionale. Egli svolge:
a) funzioni di indirizzo e verifica affinché l'attività sindacale sia coerente con i principi dell'Associazione e le linee di politica sindacale fissate dal Congresso nazionale;
b) adempie agli atti necessari per la promozione delle iniziative sindacali deliberate dalla segreteria nazionale e dal consiglio nazionale e vigila sulla loro esecuzione;
c) fornisce annualmente al Consiglio Nazionale una relazione consuntiva ed una relazione programmatica relativamente all'attività della Segreteria Nazionale.
Al Segretario Nazionale compete:
• convocare la Segreteria Nazionale;
• convocare il Consiglio Nazionale.
Il Segretario Nazionale Vicario collabora con il Segretario Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni, anche mediante specifiche deleghe.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario Nazionale le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Nazionale Vicario. In caso di dimissioni definitive egli assume le funzioni previste al presente articolo e provvede a proporre entro 60 giorni, la convocazione del Congresso straordinario
ART. 16
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti effettivi, eletti al Congresso Nazionale che restano in carica fino al Congresso successivo. Non possono far parte del Collegio i componenti degli Organismi Sindacali Nazionali ed i Segretari Regionali. Ciascun componente del Collegio è dichiarato decaduto dopo tre assenze consecutive prive di adeguata giustificazione. Le riunione del Collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei Componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei Componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Alle riunioni, in caso di assenza del Presidente, le funzioni sono assunte dal Componente più anziano.
Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esaminare, verificare ed approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali nazionali, redigendo una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio Nazionale;
c) effettuare tutti gli opportuni controlli e verifiche delle varie articolazioni, centrali e periferiche, dell'Associazione chiamate a gestire fondi.
I bilanci consuntivi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del competente Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea dell'organo che deve esaminarli.
Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti.
Le verifiche presso le sedi nazionali, regionali e aziendali verranno effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del Settore Nazionale Amministrativo, secondo tempi e modi definiti dal Collegio stesso. Il Responsabile della sede presso la quale sarà effettuata la verifica deve essere avvertito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della stessa e deve assicurare che siano messi a disposizione tutti gli elementi e documenti necessari.
ART. 17
Collegio dei Probiviri
l Collegio dei Probiviri è composto di 3 componenti effettivi compreso il Presidente che è eletto al suo interno. I componenti del Collegio dei Probiviri partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale e del Congresso Nazionale. I componenti del Collegio non possono ricoprire cariche direttive od esecutive negli altri Organismi del sindacato . Il Collegio dei Probiviri è tenuto a pronunciare la propria decisione sui deferimenti, pena la decadenza del provvedimento adottato, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della proposta di deferimento. Le riunioni del Collegio sono valide, quando è presente la maggioranza
dei Componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I componenti del Collegio dei Probiviri che risultano assenti senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, decadono automaticamente. Decadono, altresì, automaticamente i componenti del Collegio che risultano assenti senza giustificato motivo per quattro riunioni anche non consecutive. Delle riunioni del Collegio dovrà essere redatto a cura del Presidente apposito verbale.
ART. 18
Il Segretario Amministrativo
Il Segretario Amministrativo è l'Organo esecutivo per la gestione economico-finanziaria del sindacato.
Al Segretario Amministrativo compete:
• detenere i fondi del sindacato;
• curare la gestione finanziaria rendendone conto alla Segreteria Nazionale, al Collegio dei Revisori ed al Consiglio Nazionale secondo le rispettive competenze;
• mettere a disposizione del Collegio dei Revisori i libri contabili, l'elenco degli atti di pagamento ed ogni altro mezzo necessario;
• curare la stesura dei bilanci annuali in conformità del decreto legislativo 460/1997 che prevede l'approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario
• effettuare i pagamenti autorizzati dalla Segreteria Nazionale;
• controllare la regolarità dei versamenti delle quote dovute dagli iscritti.
ART. 19
Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è l'organo garante del dettato Congressuale, di cui indica le linee attuative, verifica la relativa piena realizzazione, proponendone gli opportuni adeguamenti, secondo gli sviluppi della situazione politica, sociale e sindacale.
Il Consiglio Nazionale è costituito:
• dai Segretari Regionali;
• da sette componenti eletti ai sensi dell'art. 9
• dai Referenti dei profili professionali di cui all'art. 14; (13);
• dal Rappresentante Nazionale delle "Agenzie" regionali;
• dai Responsabili di Area Vertenziale;
• dai Coordinatori di Area professionale, senza diritto di voto;
• dai componenti il Collegio dei Revisori senza diritto di voto;
. dalla Segreteria Nazionale che partecipa senza diritto di voto;
Il Consiglio Nazionale è convocato almeno ogni 6 mesi dal Segretario Nazionale che redige l'ordine del giorno.
Il Consiglio Nazionale deve essere convocato qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto di voto, ovvero la maggioranza della Segreteria Nazionale.
Al Consiglio compete:
- eleggere al suo interno un Presidente che ne regoli i lavori e nominare 2 Segretari verbalizzanti;
- eleggere , con periodicità stabilita dal Consiglio stesso, al suo interno i componenti del settore della dirigenza sanitaria all'interno del Consiglio Nazionale ANAAO Assomed, in quanto lo stesso è integrato da un dirigente sanitario ogni 350 (trecentocinquanta) iscritti indicati dal Settore della Dirigenza Sanitaria. I componenti di cui al presente punto esercitano in tale contesto il diritto di voto ad eccezione del bilancio ANAAO Assomed Settore Dirigenza Medica;
- indicare le strategie sindacali e politiche idonee a realizzare gli obiettivi fissati dal Congresso Nazionale;
- verificare la realizzazione degli obiettivi e proporre le eventuali variazioni sia in termini di contenuti che di linee attuative;
- nominare, sentiti i Segretari Aziendali delle Agenzie Regionali, il Segretario Nazionale delle"Agenzie" regionali;
- nominare i Responsabili di area contrattuale in relazione ai comparti in cui il Sindacato è rappresentativo;
- nominare i Coordinatori Nazionali di area professionale a seconda delle necessità emergenti all'interno delle categorie rappresentate;
- approvare in via definitiva i bilanci preventivo e consuntivo precedentemente approvati dalla Segreteria Nazionale e verificati dai Revisori dei Conti. Le delibere di approvazione dei bilanci devono contenere l'elenco dei votanti e dei voti espressi;
- predisporre i regolamenti elettorali per l'effettuazione delle votazioni.
ART. 20
Il Responsabile di Area Vertenziale
Il Responsabile di area vertenziale è nominato dal Consiglio Nazionale ed è il referente del sindacato nell'area di riferimento. Dura in carica fino ad eventuale revoca da parte del Consiglio Nazionale. Il Responsabile di area vertenziale contribuisce alla definizione delle problematiche di settore e partecipa di diritto alla delegazione per gli specifici confronti con le parti terze. Il Responsabile di area vertenziale, in accordo con la Segreteria Nazionale, convoca l'Assemblea di settore per la definizione delle linee vertenziali.
ART. 21
Il Coordinatore di Area professionale
Il Coordinatore di Area professionale è nominato dal Consiglio Nazionale ed è il referente del sindacato per le problematiche specifiche dell'area professionale/disciplina di sua competenza. Dura in carica fino ad eventuale revoca da parte del Consiglio Nazionale.
Il Coordinatore di area professionale relaziona periodicamente la Segreteria Nazionale sulle problematiche emergenti predisponendo eventuali proposte.
Il Coordinatore di Area professionale può attivare Gruppi di lavoro tematici tra gli iscritti, al fine di elaborare documenti e per fornire elementi tecnico programmatici agli Organi del l' sindacato.
ART. 22
Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome
1. La Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome è costituita dai Segretari Regionali e delle Province autonome.
2. Nella seduta di insediamento procede, con una sola votazione, alla elezione del Coordinatore e del suo Vice.
3. La Conferenza Permanente è convocata, con trasmissione dell'Ordine del Giorno, dal Segretario Nazionale, di norma insieme al Consiglio Nazionale .
4. La Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome elegge annualmente al proprio interno i tre Segretari Regionali , individuati rispettivamente tra le regioni I Settore (Piemonte, V. d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino/A.Adige, Veneto, F.V.G.), del II Settore (Toscana, E.Romagna, Marche,Umbria , Lazio, Abruzzo) del III Settore (Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) che partecipano, oltre al Coordinatore, alla Conferenza dei Segretari regionali ANAAO ASSOMED
ART. 23
Commissioni Nazionali
La Segreteria Nazionale può istituire Commissioni Tecniche e/o di Studio per l'approfondimento di tematiche di rilevante impatto professionale, allo scopo di supportare gli iscritti negli aspetti organizzativi , normativi ed educazionali inerenti le proprie attività professionali e per le necessarie sinergie con organismi professionali e Società Scientifiche di riferimento, sia nazionali che sovranazionali.
La Segreteria Nazionale individua tra i componenti di ciascuna Commissione un Responsabile.
Il Responsabili delle Commissioni Nazionali partecipano al Congresso e possono essere invitati ad altre riunioni di livello nazionale.
I risultati degli studi e delle elaborazioni di ciascuna Commissione Nazionale sono trasmessi alla Segreteria Nazionale per l'eventuale seguito di competenza.
ART. 24
Conservazione degli atti sindacali
A conclusione delle riunioni di ciascuno degli Organi centrali del sindacato è redatto un verbale scritto su un apposito registro. La tenuta del registro dei verbali è affidata alla Segreteria Nazionale. Del registro può prendere visione ogni iscritto per richiesta motivata alla Segreteria Nazionale.
ART. 25
L'Assemblea Regionale
Dell'Assemblea Regionale fanno parte tutti gli iscritti che svolgono la loro attività nell'ambito regionale di competenza. All'Assemblea Regionale compete:
• deliberare il numero dei componenti della Segreteria Regionale;
• eleggere il Segretario Regionale, che è di diritto delegato al Congresso e componente delle Segreteria regionale ANAAO Assomed,
• eleggere i componenti della Segreteria Regionale,
• eleggere i delegati al Congresso, nel numero deliberato dalla Segreteria Nazionale, scegliendoli di norma tra i Rappresentanti Aziendali, considerando che uno di loro è il Segretario Regionale; i delegati supplenti;
• eleggere un rappresentante del Settore della Dirigenza Sanitaria ogni 100 (cento) iscritti o frazione in seno al Consiglio Regionale Anaao Assomed , in cui in ogni caso va garantita la presenza di un Dirigente Sanitario. La Segreteria Regionale ANAAO è integrata da eventuali ulteriori componenti eletti dall'Assemblea regionale tenuto conto delle rispettive consistenze numeriche regionali.
• eleggere i delegati che partecipano al Congresso Regionale Anaao-Assomed nel numero di uno ogni 50 (cinquanta) iscritti o frazione.
• eleggere i delegati che parteciperanno al Congresso Nazionale ANAAO Assomed in numero di 1 (uno) delegato ogni 150 (centocinquanta) iscritti o frazione calcolati sul totale regionale degli iscritti e validato dalla Segreteria Nazionale
All'Assemblea Regionale compete l'elaborazione delle linee di politica associativa in ambito regionale, l'organizzazione delle manifestazioni locali, e nazionali per quanto di competenza,
l'attuazione delle linee definite dagli Organi centrali in conformità con le direttive emanate dagli stessi, nonché l'organizzazione dell'attività associativa della Regione.
L'Assemblea regionale è convocata dal Segretario Regionale che deve provvedere ad inviare agli iscritti, almeno 15 giorni prima della riunione, relativa comunicazione recante data, ora, luogo e ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno ed in ogni caso 4 mesi prima della convocazione del Congresso Nazionale, per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale medesimo, e del Segretario Regionale. In questo caso l'Assemblea regionale è di norma presieduta dal Segretario Nazionale. Le delibere adottate non possono essere, pena la nullità in contrasto con le decisioni degli Organi Centrali.
ART. 26
La Segreteria Regionale
La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Regionale , da tutti i Segretari Aziendali della Regione , dal Rappresentante Aziendale delle "Agenzie", da altri colleghi la cui presenza sia ritenuta necessaria per l'attività del Sindacato anche posti in quiescenza. Alla Segreteria competono a livello regionale le medesime attribuzioni assegnate in campo nazionale al Consiglio Nazionale. Possono essere individuati dalla Segreteria stessa Coordinatori provinciali. La Segreteria Regionale elegge al suo interno, nel numero individuato dall'Assemblea Regionale, i componenti dell'Esecutivo Regionale. Essi restano in carica tre anni, decadono e sono rieletti contestualmente ai delegati al Congresso Nazionale. All'Esecutivo Regionale competono in campo regionale, le stesse attribuzioni previste per la Segreteria Nazionale. Esso deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Nel caso siano istituite Aziende Sanitarie di Area Vasta o equivalente, o anche Aziende "uniche" regionali, sono previsti, rispettivamente Rappresentanti Aziendali di Area Vasta o dell'Azienda unica Regionale. In tal caso l'assemblea regionale può deliberare l' individuazione di Responsabili provinciali o di Zona-Distretto, coincidente con la preesistente Azienda Sanitaria, che fanno parte della Segreteria Regionale
ART. 27
Il Segretario Regionale
Il Segretario Regionale ha la rappresentanza legale del sindacato nell'ambito territoriale di competenza della Regione di appartenenza.
Resta in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea Regionale contestualmente ai Delegati al Congresso Nazionale. Al Segretario Regionale compete:
• convocare la Segreteria Regionale;
• convocare l'Esecutivo Regionale;
• convocare l'Assemblea Regionale;
• trattare con gli Enti e le Organizzazioni Pubbliche e Private presenti nella Regione;
• partecipare a confronti con la Regione ed in particolare con gli Assessorati competenti;
• attenersi nei tempi e nelle modalità alle indicazioni proposte dalla Segreteria Regionale, in attuazione delle linee programmatiche definite a livello nazionale, in merito agli adempimenti connessi all'attività associativa;
• partecipare quale delegato al Congresso Nazionale.
Il Segretario Regionale può essere rimosso dal proprio incarico o sfiduciato solo per decisione dell'assemblea regionale.
Essa può essere convocata su richiesta di almeno un terzo degli iscritti della regione, ovvero su richiesta della Segreteria Nazionale.
ART. 28
Assemblea Aziendale
Di ciascuna Assemblea Aziendale fanno parte tutti gli iscritti che operano nell'Azienda Sanitaria, "Agenzia" regionale, Azienda di Area Vasta o equivalente, Istituto, Ente, o Struttura Privata Accreditata, in cui il sindacato ha aderenti. Le sue competenze sono equivalenti in sede aziendale, a quelle attribuite a livello regionale, all'Assemblea regionale. Essa procede all'elezione del rappresentante, e della Segreteria Aziendale. Deve essere convocata almeno ogni sei mesi.
ART. 29
Segreteria Aziendale
La Segreteria Aziendale, in relazione a motivate esigenze correlate al numero degli iscritti ed alle problematiche vertenziali, è costituita da un numero di componenti individuato dall'Assemblea Aziendale, anche tra i colleghi posti in quiescenza, garantendo almeno un rappresentante per ciascun profilo professionale aderente al sindacato in sede di Azienda.
Il Consiglio Aziendale di ANAAO Assomed è integrato da iscritti del Settore della Dirigenza Sanitaria , individuati tra i componenti la Segreteria Aziendale, in proporzione equivalente ai Dirigenti medici iscritti al relativo Settore; in ogni caso nel Consiglio Aziendale va garantita la presenza di un Dirigente sanitario.
ART. 30
Il Segretario Aziendale
Il Segretario Aziendale rappresenta localmente il sindacato, a livello di Azienda, Ente, Istituto, o struttura privata accreditata. Convoca e presiede la Segreteria Aziendale ed è legittimato alla contrattazione decentrata ed a proporre eventuali ricorsi agli Organi competenti,
previa autorizzazione della Segreteria Nazionale e dell'Esecutivo Regionale.
Il Segretario Aziendale fa parte delle Segreteria Aziendale ANAAO Assomed. La Segreteria Aziendale ANAAO è integrata da eventuali ulteriori componenti eletti dall'Assemblea Aziendale tenuto conto delle rispettive consistenze numeriche .
In caso di andata in quiescenza nel corso del proprio mandato, il Segretario Aziendale decade dall'incarico.
Il Segretario Aziendale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali rappresenta nell'Istituto l'ANAAO Assomed nel suo complesso, e partecipa al Consiglio regionale ANAAO Assomed della Regione ove ha sede l'Istituto
ART. 31
Il Segretario Aziendale delle "Agenzie" Regionali
Il Segretario Aziendale delle "Agenzie" rappresenta il sindacato a livello regionale, ,anche in nome e per conto di ANAAO Assomed nel suo complesso, per le materie di specifica competenza, ed è legittimato a condurre le attività associative e di confronto in sede decentrata, nonché a proporre opposizione agli Organi competenti, previa autorizzazione della Segreteria Nazionale e dell'Esecutivo Regionale.
ART. 32
I Rappresentanti di struttura o provincia
Il Rappresentante Aziendale delle "Agenzie", di Area Vasta o equivalente, o dell'Azienda Unica Regionale, ove istituite, provvede laddove deliberato dall'assemblea regionale, alla elezione da parte degli iscritti in sede di Assemblea aziendale, di Rappresenti di livello provinciale e/o articolazione territoriale/ zonale/distrettuale delle Aziende Sanitarie o delle "Agenzie", cui affidare la rappresentanza locale del sindacato ed il coordinamento delle attività.
Art. 33
Province Autonome
Le Province autonome di Trento e Bolzano son rispettivamente assimilate, per quanto attiene la configurazione degli Organi Statutari alle Regioni.
Art.34
Decorrenza
Il presente Statuto entra in vigore all'atto della relativa approvazione da parte del Congresso Nazionale.